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REGIO DECRETO-LEGGE 3 dicembre 1934, n. 1990

Assegnazione di ricevitorie postali e telegrafiche con retribuzione non superiore a L. 14.000. (034U1990)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/12/1934
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 11 aprile 1935, n. 633 (in G.U. 21/05/1935, n. 119).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  18-12-1934 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1925, n. 988, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, riflettente l'ordinamento delle ricevitorie postali e telegrafiche;
Visto il R. decreto 9 ottobre 1930, n. 1414, circa il conferimento delle ricevitorie medesime;
Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assegnazione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche amministrazioni e nelle aziende private;
Vista la legge 24 marzo 1930, n. 454, concernente l'estensione ai cittadini divenuti invalidi per la causa nazionale delle disposizioni delle leggi 25 marzo 1917, n. 481, 21 agosto 1921, n. 1312, e 3 dicembre 1925, n. 2151, e di ogni altra disposizione riguardante la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;
Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, riguardante la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;
Vista la legge 13 aprile 1933, n. 336, contenente la delega al Governo del Re della facoltà di rivedere le norme relative a tutti i servizi delle comunicazioni postali, telegrafiche, telefoniche e radioelettriche e di riunirle in testo organico;
Riconosciuta l'urgente ed assoluta necessità di provvedere in via straordinaria e sollecita al conferimento della titolarità delle ricevitorie postali e telegrafiche di limitata importanza ed alla precisazione della portata e dei limiti della delega, accordata al Governo del Re dalla succitata legge 13 aprile 1933, n. 336;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Il Ministro per le comunicazioni ha facoltà, sentita la Commissione centrale delle ricevitorie, di conferire, una volta tanto, mediante concorso:
a) la titolarità di ricevitorie con retribuzione fino a lire 8000, disponibili alla data di pubblicazione del presente decreto, agli invalidi della guerra o della causa fascista, di cui alle leggi 21 agosto 1921, n. 1312, e 24 marzo 1930, n. 454;
b) la titolarità delle ricevitorie con retribuzione fino a lire 8000 che risultassero non assegnate dopo l'applicazione della precedente lettera a) e di quelle con retribuzione da oltre lire 8000 fino a lire 14.000, disponibili alla data di pubblicazione del presente decreto, ai gerenti ed ai supplenti delegati con complessiva anzianità di servizio non inferiore a tre anni, appartenenti alle categorie elencate ai numeri da 1 a 8 dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, osservando quanto stabilito dall'articolo stesso.
Nella valutazione dei meriti si terrà conto anche del fatto che il servizio prestato dal gerente abbia avuto luogo nello stesso ufficio a cui egli concorre.