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REGIO DECRETO-LEGGE 4 ottobre 1934, n. 1802

Obbligatorietà della posizione della guida a destra per tutti gli autobus e gli autocarri di qualsiasi portata di nuova costruzione, destinati ad uso sia privato che pubblico per trasporto di persone, di cose ad adibiti ad usi speciali, immatricolati nel Regno dal 1° gennaio 1936. (034U1802)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/11/1934
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 20 dicembre 1934, n. 2148 (in G.U. 21/01/1935, n. 17).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  30-11-1934 al: 12-4-1949
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Viste le norme per la tutela delle strade e per la circolazione approvate con R. decreto 8 dicembre 1933, n. 1740;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di prescrivere, nell'interesse della circolazione stradale e della pubblica incolumità, la posizione della guida per gli autobus e gli autocarri, di nuova costruzione, immatricolati nel Regno, destinati ad uso sia privato sia pubblico per trasporto di persone, di cose, od adibiti ad usi speciali;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per le corporazioni, per i lavori pubblici e per la grazia e giustizia; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Gli autobus e gli autocarri di qualsiasi portata di nuova costruzione destinati ad uso sia privato, sia pubblico per trasporto di persone, di cose, od adibiti ad usi speciali, immatricolati nel Regno dal 1° gennaio 1936-XIV, devono avere la posizione della guida sul lato destro.