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REGIO DECRETO 20 settembre 1934, n. 1579

Norme di attuazione e transitorie del Regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, sulla istituzione e sul funzionamento del tribunale per i minorenni. (034U1579)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/10/1934 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/03/1971)
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Testo in vigore dal:  29-10-1934 al: 5-4-1968
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
DE D'ITALIA
Visto l'art. 33 del R. decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e la giustizia, di concerto con quelli per l'interno e per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Assegnazione dei magistrati al tribunale per i minorenni.


I magistrati che compongono i tribunali per i minorenni e le sezioni di corte d'appello per i minorenni possono essere assegnati anche ad altra sezione civile o penale del tribunale o della corte d'appello per esercitarvi le funzioni del proprio grado.

I magistrati destinati a capo degli uffici del pubblico ministero presso i tribunali per i minorenni possono esercitare le funzioni del proprio grado anche presso la procura generale o presso la procura del Re della stessa sede.