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REGIO DECRETO 20 settembre 1934, n. 1579

Norme di attuazione e transitorie del Regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, sulla istituzione e sul funzionamento del tribunale per i minorenni. (034U1579)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/10/1934 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/03/1971)
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Testo in vigore dal: 27-4-1971
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             DE D'ITALIA 
 
  Visto l'art. 33 del R.  decreto-legge  20  luglio  1934,  n.  1404,
istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni; 
 
  Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Guardasigilli,  Ministro  Segretario  di
Stato per la grazia e  la  giustizia,  di  concerto  con  quelli  per
l'interno e per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
      Assegnazione dei magistrati al tribunale per i minorenni. 
 
  I magistrati che compongono  i  tribunali  per  i  minorenni  e  le
sezioni di corte d'appello per i minorenni possono  essere  assegnati
anche ad altra sezione civile o penale del tribunale  o  della  corte
d'appello per esercitarvi le funzioni del proprio grado. 
 
  I magistrati destinati a capo degli uffici del  pubblico  ministero
presso i tribunali per i minorenni possono esercitare le funzioni del
proprio grado anche presso la procura generale o  presso  la  procura
del Re della stessa sede. 
                                                            (1) ((3)) 
 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  La L. 12 marzo 1968, n. 181  ha  disposto  (con  l'articolo  unico,
comma 1) che "Nei tribunali per i minorenni indicati nella tabella A)
allegata alla presente legge e nelle procure della Repubblica  presso
gli  stessi  tribunali  non  si  applicano  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 1 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 1579". 
  Ha inoltre disposto  (con  l'articolo  unico,  comma  2)  che  "Nei
tribunali per i minorenni indicati nella  tabella  B)  allegata  alla
presente legge e nelle procure della  Repubblica  presso  gli  stessi
tribunali le dette disposizioni non si applicano nei  soli  confronti
del presidente del tribunale e del procuratore della Repubblica". 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  La L. 9 marzo 1971, n. 35, ha disposto (con l'art. 4, comma 1)  che
"Le disposizioni contenute  nell'articolo  1  del  regio  decreto  20
settembre  1934,  n.  1579,  e  nell'articolo   98   dell'Ordinamento
giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n.  12,  non
si applicano ai magistrati addetti ai tribunali  per  i  minorenni  e
alle procure della Repubblica presso gli stessi tribunali".