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REGIO DECRETO-LEGGE 25 settembre 1934, n. 1512

Condono di penalità in materia di imposte dirette, di tasse sugli affari e di monopoli. (034U1512)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/09/1934
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 4 aprile 1935, n. 632 (in G.U. 21/05/1935, n. 119).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  25-9-1934 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Ritenuta la necessità e l'urgenza del provvedimento;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Su

proposta del Capo del Governo e del Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per la grazia e giustizia; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Sono esenti dalla sopratassa comminata dall'art. 15 del R. decreto 17 settembre 1931, n. 1608, i contribuenti che non abbiano adempiuto all'obbligo di presentare la dichiarazione ai fini dell'applicazione delle imposte dirette ed ai quali non sia stato ancora notificato alcun accertamento d'ufficio, a condizione ch'essi presentino la dichiarazione stessa entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Sono del pari esenti dalla sopratassa comminata dall'articolo 16 del R. decreto 17 settembre 1931, n. 1608, i contribuenti che abbiano presentata dichiarazione inesatta ed ai quali non sia stata ancora notificata alcuna rettifica d'ufficio, a condizione ch'essi completino la precedente dichiarazione entro il termine stabilito dal comma precedente.

Sono inoltre condonate, quando siano incorse prima della data del presente decreto:

a) la pena pecuniaria da lire 50 a lire 150 comminata dall'art. 21 del R. decreto 17 settembre 1931, n. 1608, per i funzionari dello Stato, delle Provincie e dei Comuni che non abbiano adempiuto all'obbligo delle prescritte comunicazioni agli Uffici delle imposte;

b) la pena pecuniaria da lire 25 a lire 75, comminata dall'art. 22 del R. decreto 17 settembre 1931, n. 1608, per chi, invitato a presentarsi all'Ufficio delle imposte, non abbia aderito all'invito.