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REGIO DECRETO-LEGGE 20 luglio 1934, n. 1404

Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni. (034U1404)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/10/1934
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 maggio 1935, n. 835 (in G.U. 12/06/1935, n. 137).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
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Testo in vigore dal:  29-10-1934 al: 31-12-1938
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere all'istituzione e al funzionamento del tribunale per i minorenni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e la giustizia, di concerto con quelli per l'interno e per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Istituzione dei centri di rieducazione dei minorenni.


In ogni sede di Corte d'appello o di sezione di Corte d'appello sono Istituiti, in unico edificio, un riformatorio giudiziario, un riformatorio per corrigendi, un carcere per minorenni, nonché un centro di osservazione per minorenni organizzato dall'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia.

Il complesso di questi istituti ha nome: « Centro di rieducazione dei minorenni ».

Nello stesso edificio funzionano il tribunale per i minorenni e la sezione di Corte d'appello per i minorenni.