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REGIO DECRETO-LEGGE 20 luglio 1934, n. 1302

Indennità da corrispondere al personale militare e civile dell'Amministrazione aeronautica. (034U1302)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/08/1934
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 1935, n. 808 (in G.U. 10/06/1935, n. 135).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/03/1983)
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Testo in vigore dal: 31-8-1934
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto  il  R.  decreto  legislativo  11  novembre  1923,  n.  2395,
sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, con le
successive modificazioni; 
 
  Visto il decreto del Commissario per l'aeronautica 27 giugno  1924,
che approva il  regolamento  sulle  indennita'  da  corrispondere  al
personale addetto ai  servizi  dell'Aeronautica,  con  le  successive
modificazioni; 
 
  Visto il decreto del Commissario per l'aeronautica 24 agosto  1924,
sulla costituzione del Corpo equipaggi della Regia  aeronautica,  con
le successive modificazioni; 
 
  Vista la legge 6 gennaio 1931, n. 98, sull'ordinamento della  Regia
aeronautica, con le successive modificazioni; 
 
  Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Ritenuto urgente e necessario emanare nuove norme sulle  indennita'
da  corrispondere  al  personale  civile  e  militare   della   Regia
aeronautica; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro  Segretario  di
Stato, Ministro per l'aeronautica, di concerto col  Ministro  per  le
finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Sono approvate le annesse norme sulle indennita'  da  corrispondere
al personale militare e  civile  della  Regia  aeronautica,  firmate,
d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica.