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REGIO DECRETO-LEGGE 12 luglio 1934, n. 1213

Modificazioni del regolamento legislativo 16 settembre 1926, n. 1606, per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti. (034U1213)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/08/1934.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 1 aprile 1935, n. 581 (in G.U. 15/05/1935, n. 114).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  1-8-1934 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto il regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1100;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di modificare il regolamento medesimo nella parte concernente il posto di direttore generale e relative attribuzioni;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze e con il Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste: Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Il posto di direttore generale presso l'Opera nazionale per i combattenti, previsto dal regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera stessa, approvato con Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1100, è soppresso.

Sono conferite al segretario generale dell'Opera anzidetta le attribuzioni demandate al direttore generale di cui al precedente comma.