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REGIO DECRETO-LEGGE 5 luglio 1934, n. 1176

Graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi. (034U1176)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/07/1934.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 27 dicembre 1934, n. 2125 (in G.U. 16/01/1935, n. 13).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  28-7-1934 al: 5-9-1940
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e successive modificazioni;
Visto l'art. 10 del R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3224;
Visti l'art. 1 della legge 6 giugno 1929-VII, n. 1024, l'articolo 55 della legge 26 luglio 1929-VII, n. 1397, l'articolo unico della legge 24 marzo 1930-VIII, n. 454, e l'art. 1 della legge 12 giugno 1931-IX, n. 777;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di provvedere;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



L'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, è sostituito dal seguente:

« Fermi i diritti concessi agli invalidi di guerra dalla legge 21 agosto 1921, n. 1312, nei concorsi per le ammissioni alle singole carriere sono preferiti, a parità di merito:

1° gli insigniti di medaglia al valore militare;

2° i mutilati o invalidi di guerra e i mutilati e invalidi per la causa fascista;

3° gli orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista;

4° i feriti in combattimento nonché quelli per la causa fascista quando siano in possesso del relativo brevetto o risultino inserita ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita;

5° gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e coloro che siano in possesso del brevetto di partecipazione alla Marcia su Roma, purché ininterrottamente iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922;

6° i figli degli invalidi di guerra e degli invalidi per la causa fascista;

7° le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra o per la causa fascista;

8° coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti oppure che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;

9° coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'Amministrazione presso cui è indetto il concorso;

10° coloro che rivestano la qualifica di ufficiali di complemento ferme le eccezioni previste all'art. 10 del R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3224, nei confronti di coloro che non abbiano potuto frequentare i corsi allievi ufficiali perché non idonei fisicamente, e degli iscritti della leva di mare che non abbiano potuto inseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla loro volontà;

11° i coniugati, con riguardo al numero dei figli.

« Fra i concorrenti che appartengono ad una delle categorie indicate ai numeri 1 a 10 hanno la precedenza, nelle categorie medesime, salvo le eccezioni predette, i coniugati, e fra questi coloro che hanno maggiore numero di figli.

« La preferenza di cui al n. 11 del comma 1° e al comma 2° del presente articolo non si applica ai Corpi armati dello Stato, delle Provincie, dei Comuni, nonché al personale femminile addetto all'assistenza dei malati di mente degli ospedali psichiatrici, siano essi istituti amministrati direttamente dalla Provincia, ovvero istituzioni pubbliche di beneficenza;

« In via subordinata, nelle categorie indicate ai numeri 1 a 8 e ai numeri 10 e 11 hanno la precedenza coloro che prestino, comunque, lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato.

« Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa è determinata dalla età ».