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LEGGE 21 giugno 1934, n. 1093

Modificazioni al testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 15 settembre 1932, n. 1514, e istituzione di un ruolo di impiegati d'ordine del gruppo C per l'Amministrazione centrale della guerra. (034U1093)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/08/1934 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
Testo in vigore dal:  1-8-1934 al: 8-10-2010
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Art. 1



I sergenti devono prestare servizio nei reparti di truppa. Sono impiegati in cariche di carattere particolarmente tecnico specificate dal regolamento quelli di essi che hanno avuto una specifica preparazione.