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LEGGE 4 giugno 1934, n. 977

Disciplina delle professioni di insegnante di materie musicali in scuole di musica e di orchestrale. (034U0977)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/07/1934 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  17-7-1934

Art. 1



Nessuno può esercitare la professione di insegnante di materie musicali in Istituti o Scuole di musica, ne fare parte di orchestre che si producono in luoghi pubblici o aperti al pubblico, se non abbia conseguito in un Regio conservatorio di musica o in un Istituto musicale pareggiato il titolo previsto rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della presente legge.