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LEGGE 4 giugno 1934, n. 977

Disciplina delle professioni di insegnante di materie musicali in scuole di musica e di orchestrale. (034U0977)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/07/1934 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal: 17-7-1934
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Nessuno puo' esercitare la professione  di  insegnante  di  materie
musicali in Istituti o Scuole di musica, ne fare parte  di  orchestre
che si producono in luoghi pubblici o  aperti  al  pubblico,  se  non
abbia conseguito in un Regio conservatorio di musica o in un Istituto
musicale pareggiato il titolo previsto rispettivamente dagli articoli
2 e 3 della presente legge.