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REGIO DECRETO-LEGGE 19 aprile 1934, n. 816

Nuove disposizioni per gli estagli delle miniere di zolfo della Sicilia. (034U0816)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/06/1934
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 10 gennaio 1935, n. 25 (in G.U. 02/02/1935, n. 28).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  13-6-1934 al: 1-2-1935
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Considerata la necessità urgente ed assoluta di adottare nuove disposizioni per gli estagli delle miniere di zolfo della Sicilia;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



A partire dalla data di pubblicazione del presente decreto, gli estagli dovuti in natura e in denaro dagli esercenti ai proprietari o dai subgabelloti e cottimisti generali ai gabelloti delle miniere di zolfo della Sicilia saranno ridotti, fino al 31 dicembre 1935, del 60%, a favore, rispettivamente, degli esercenti subgabelloti e cottimisti generali.

Ogni atto contrario alla presente disposizione è nullo ed improduttivo di effetti giuridici, anche fra le parti contraenti.