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REGIO DECRETO-LEGGE 22 marzo 1934, n. 654

Tutela della maternità delle lavoratrici. (034U0654)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/05/1934
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 5 luglio 1934, n. 1347 (in G.U. 25/08/1934, n. 199).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
Testo in vigore dal:  12-5-1934 al: 3-1-1951
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere alla emanazione di norme per la tutela della maternità delle lavoratrici;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni e per l'interno, di concerto col Ministro per le finanze e col Ministro per la grazia e giustizia; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Il lavoro delle donne alla dipendenza di datori di lavoro è disciplinato dalle norme seguenti a tutela della maternità.

Tali norme debbono essere osservate anche nei riguardi delle allieve dei laboratori-scuola, salvo le esenzioni prevedute dall'art.
2.

Dette norme non si applicano nei riguardi:

a) delle donne addette ai lavori domestici inerenti alla vita della famiglia;

b) della moglie, delle parenti e delle affini, non oltre il terzo grado, del datore di lavoro, quando siano con lui conviventi ed a suo carico;

c) delle donne lavoranti al proprio domicilio, salvo il disposto dell'art. 18;

d) delle donne occupate negli uffici dello Stato, delle Provincie e dei Comuni e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

c) delle donne occupate nei Regi istituiti di istruzione, anche se aventi personalità giuridica propria ed autonomia amministrativa, e nelle aziende dello Stato, delle Provincie, dei Comuni e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, quando da disposizioni legislative e regolamentari sia prescritto un trattamento non inferiore a quello stabilito dalle singole disposizioni del presente decreto.

Gli istituti e le aziende per i quali ricorrano dette condizioni, saranno determinati con decreto del Ministro per le corporazioni, di intesa con il Ministro che esercita la vigilanza su di essi;

f) delle donne addette a lavori agricoli, salvo il disposto, dell'art. 3.