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REGIO DECRETO-LEGGE 26 febbraio 1934, n. 425

Misura degli assegni e delle relative percentuali di aumento al personale in servizio nei Regi uffici diplomatici e consolari all'estero. (034U0425)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/03/1934
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 14 giugno 1934, n. 1195 (in G.U. 31/07/1934, n. 178).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  1-3-1934 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di rivedere il trattamento economico del personale dipendente dal Ministero degli affari esteri per regolarlo su basi meglio rispondenti agli ordinamenti attuali ed alle relative esigenze;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Gli assegni annui da corrispondere al personale in servizio dei Regi uffici diplomatici e consolari all'estero, sono fissati nella misura di cui all'annessa tabella A vistata, d'ordine Nostro, dal Ministro per gli affari esteri e da quello per le finanze, e sono aumentati delle percentuali indicate nella tabella medesima, in rapporto alle esigenze di ciascuna sede.

Con Nostro decreto su proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con quello per le finanze, verranno determinate le sedi alle quali sono da attribuire gli assegni di cui sopra e gli eventuali aumenti percentuali relativi.

Salvo quanto è disposto col presente decreto nei riguardi del trattamento di reggenza di un ufficio, al funzionario in servizio all'estero viene attribuito l'assegno del posto al quale è destinato, anche quando vi siano o si rendano vacanti altri posti superiori nella stessa sede.

Agli Incaricati d'affari muniti di lettere credenziali vengono corrisposti i quattro quinti dell'assegno relativo al posto ricoperto, oltre l'eventuale maggiorazione dovuta in rapporto alla situazione di famiglia, ai sensi del successivo art. 2.