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LEGGE 29 gennaio 1934, n. 333

Delegazione al Governo di riformare le disposizioni legislative sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni degli operai sul lavoro. (034U0333)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/03/1934 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 13-3-1934
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Il Governo del Re e' autorizzato: 
 
  a) ad emanare  norme  legislative  di  riforma  delle  disposizioni
vigenti per gli infortuni degli operai sul lavoro nell'industria; 
 
  b) a coordinare le norme stesse con le altre leggi dello Stato; 
 
  c) a raccogliere  in  unico  testo,  con  opportune  modificazioni,
soppressioni ed integrazioni, tutte le disposizioni che  regolano  la
materia.