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LEGGE 29 gennaio 1934, n. 321

Modificazioni alle vigenti norme sulle stazioni di cura, soggiorno e turismo. (034U0321)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/03/1934 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  25-3-1934 al: 15-12-2009
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Art. 1



All'art. 1 del R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito nella legge 1° luglio 1926, n. 1380, è aggiunto il seguente comma:
«Il riconoscimento di cui al comma precedente non potrà essere decretato:

a) se non possa farsi fondata previsione che il provento globale dell'imposta di cura, del contributo speciale di cura e delle contribuzioni speciali di cui agli articoli 12 e 15 raggiunga una media annua di lire 20.000;

b) se la stazione non possegga alcun ambiente di ritrovo (teatri, cinematografi, campi di sport) e se l'attrezzatura alberghiera non raggiunga, nel suo complesso (alberghi, pensioni, ville e camere mobiliate d'affitto), la capacità di 300 letti;

c) se il territorio difetti degli impianti igienico-sanitari (acquedotto, fognatura od altri impianti idonei per lo smaltimento dei materiali di rifiuto, macello e locale d'isolamento per le malattie infettive), del servizio farmaceutico e dei servizi di vigilanza igienica e di polizia urbana;

d) se, nel caso di stazioni di cura d'acque, gli stabilimenti relativi all'utilizzazione di esse non siano stati autorizzati a norma di legge e gli impianti non presentino le speciali condizioni richieste dalle maggiori esigenze di una stazione di cura propriamente detta».