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REGIO DECRETO-LEGGE 15 gennaio 1934, n. 151

Nuove norme sugli stupefacenti. (034U0151)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/02/1934
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 7 giugno 1934, n. 1145 (in G.U. 25/07/1934, n. 173).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  19-2-1934 al: 14-3-1934
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista la Convenzione internazionale stipulata a Ginevra il 13 luglio 1931 per limitare la fabbricazione e per regolare la distribuzione degli stupefacenti;
Vista la legge 16 gennaio 1933-X, n. 130, con la quale viene data piena ed intera esecuzione nel Regno e nelle Colonie alla Convenzione suddetta;
Ritenuta l'assoluta necessità ed urgenza di provvedere;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, per gli affari esteri e per le corporazioni, di concerto coi Ministri per le colonie, per la giustizia, per le finanze e per l'agricoltura e foreste; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Chiunque, in modo clandestino o fraudolento, coltiva il papavero (papaver somniferum L), o produce l'oppio grezzo, o anche raccoglie capsule di papavero vegetale spontaneamente, ovvero importa, esporta, riceve per il transito, vende o detiene oppio grezzo, foglie di coca o canape indiana, allo scopo di farne commercio clandestino o fraudolento, o fabbrica, importa, esporta, riceve per il transito, vende altre sostanze o preparazioni stupefacenti, o le detiene allo scopo di farne commercio clandestino o fraudolento, ovvero le somministra, anche gratuitamente, o le procura ad altri clandestinamente o fraudolentemente, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa non inferiore a lire mille.