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LEGGE 22 gennaio 1934, n. 115

Soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi. (034U0115)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/02/1934 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  27-2-1934 al: 9-11-1938
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Art. 1



Può essere concesso un sussidio, a titolo di soccorso giornaliero, ai congiunti dei militari di truppa e sottufficiali (fino al grado, compreso, di sergente maggiore e corrispondente), appartenenti al Regio esercito, alla Regia marina e alla Regia aeronautica, trattenuti o richiamati alle armi, sia per eventualità del tempo di pace, sia in caso di mobilitazione, purché risulti che i congiunti stessi si trovino in condizione di bisogno e che, essendo totalmente a carico del militare, siano rimasti privi dei necessari mezzi di sussistenza.

Hanno titolo al soccorso giornaliero anche i congiunti dei volontari di guerra e dei militari chiamati alle armi per obblighi di leva per la sola durata della guerra.

La decorrenza del soccorso e le modalità di corresponsione sono determinate dal regolamento.