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LEGGE 4 gennaio 1934, n. 16

Conversione in legge del R. decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1245, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di alcune Amministrazioni autonome per l'esercizio finanziario 1933-34, nonchè provvedimenti vari di carattere finanziario; e convalidazione dei decreti Reali 7 settembre 1933, n. 1214, e 21 settembre 1933, nn. 1232 e 1244, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo. (034U0016)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/01/1934 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  24-1-1934 al: 15-12-2009
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Art. 1

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1245, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1933-34, ed altri provvedimenti di carattere finanziario; e sono convalidati i decreti Reali 7 settembre 1933, n. 1214, e 21 settembre 1933, nn. 1232 e 1244, con i quali sono stati autorizzati prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1933-34.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia incerta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - JUNG

Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.