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REGIO DECRETO 26 ottobre 1933, n. 1991

Modifiche allo statuto della Regia università di Palermo. (033U1991)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/03/1934 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 1-3-1934
al: 9-2-2011
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduto lo statuto della Regia universita' di Palermo, approvato con
R. decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e modificato con Regi decreti 13
ottobre 1927, n. 2240, 31 ottobre 1929, n. 2477, 30 ottobre 1930,  n.
1844, 1° ottobre 1931, n. 1379, e 20 ottobre 1932, n. 1806; 
 
  Vedute le nuove proposte  di  modifiche  avanzate  dalle  autorita'
accademiche della Regia universita' predetta; 
 
  Veduti gli articoli 1 e 80 del R. decreto  30  settembre  1923,  n.
2102; 
 
  Veduto il R. decreto-legge 28  agosto  1931,  n.  1227,  convertito
nella legge 16 giugno 1932, n. 812; 
 
  Sentito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale; 
 
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'educazione nazionale; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  Lo  statuto  della  Regia  universita'  di  Palermo,  approvato   e
modificato con i Regi decreti suddetti, e'  ulteriormente  modificato
nel modo seguente: 
 
   Art.  103.  -  Nell'elenco  degl'insegnamenti  della  Facolta'  di
scienze matematiche, fisiche e naturali e' aggiunto, con  il  n.  34,
quello di « chimica analitica qualitativa e quantitativa ». 
 
   Art. 126. - Il quarto capoverso e' sostituito dal seguente: 
   « Per la laurea in chimica: prenda iscrizione e superi  gli  esami
in almeno 15 materie scelte fra  quelle  elencate  nell'art.  103  ai
numeri 1 a 7, 21, 22, 27 e 34 fra i corsi di chimica  farmaceutica  e
tossicologica, di chimica bromatologica della Scuola di farmacia,  di
chimica industriale della  Scuola  d'ingegneria  e  di  igiene  della
Facolta' di medicina; e frequenti inoltre il laboratorio  di  chimica
per quattro anni e quello di fisica per un anno »; 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
  Dato a San Rossore, addi' 26 ottobre 1933 - Anno XI 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
                                                              ERCOLE. 
 
  Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI. 
 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 2 febbraio 1934 - Anno XII 
 
  Atti del Governo, registro 344, foglio 41. - MANCINI.