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REGIO DECRETO-LEGGE 21 dicembre 1933, n. 1919

Proroga di provvedimenti per agevolare la ricostruzione di abitati colpiti da terremoti. (033U1919)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/02/1934
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 4 giugno 1934, n. 1023 (in G.U. 07/07/1934, n. 158).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  11-2-1934 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il testo unico delle disposizioni legislative emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399;
Visto il R. decreto 4 settembre 1924, n. 1356, e successive disposizioni;
Ritenuta, la necessità urgente ed assoluta di adottare provvedimenti per agevolare la ricostruzione e lo sbaraccamento nelle località colpite da terremoti;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per le grazia e giustizia e per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



È prorogato al 31 dicembre 1935 il termine di cui all'art. 2 della legge 24 dicembre 1928, n. 3193, entro il quale può essere protratta con decreto del prefetto di anno in anno, per ciascuno dei Comuni per i quali ne sia riconosciuta la necessità, l'occupazione temporanea dei terreni occorsi per baraccamenti o per altre esigenze, nelle località colpite dal terremoto del 28 dicembre 1908.