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REGIO DECRETO 30 novembre 1933, n. 1755

Disciplina del collaudo dei lavori del Genio militare per la Regia marina. (033U1755)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/01/1934 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  18-1-1934 al: 29-1-1951
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto 2 dicembre 1897, che stabilisce le norme per i servizi periferici del Genio militare per la Regia marina;
Viste le leggi 8 luglio 1926, nn. 1178 e 1180, rispettivamente sull'ordinamento della Regia marina e della relativa Amministrazione centrale, e successive modificazioni;
Visti i Regi decreti 16 giugno 1932, n. 840, e 20 aprile 1933, n. 625, concernenti il riordinamento dei servizi periferici territoriali della Regia marina;
Visto il R. decreto 17 marzo 1932, n. 365, che approva il regolamento sui lavori del Genio militare;
Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;
Udito il Consiglio superiore di marina, il quale ha dato parere favorevole;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per la marina, di concerto coi Ministri per la guerra e per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Tutti i lavori del Genio militare per la Marina potranno essere collaudati, oltre che dal direttore centrale del Genio militare del Ministero della marina, anche, per sua delega, dall'ufficiale generale del Genio militare eventualmente a disposizione del Ministero per coadiuvare il direttore centrale.

Detto ufficiale generale eventualmente a disposizione potrà essere uno soltanto.