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REGIO DECRETO-LEGGE 2 novembre 1933, n. 1741

Disciplina dell'importazione, della lavorazione, del deposito e della distribuzione degli olii minerali e dei carburanti. (033U1741)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/01/1934
Il Regio Decreto 20 luglio 1934, n. 1303 ha successivamente disposto che il presente provvedimento entra in vigore il 16/08/1934.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 8 febbraio 1934, n. 367 (in G.U. 16/03/1934, n.64).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/05/1941)
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Testo in vigore dal: 14-1-1934
al: 27-12-1934
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2553; 
 
  Visto il R. decreto-legge 4 maggio 1924, n. 748; 
 
  Visto il R. decreto-legge 25 novembre 1926, n. 2159; 
 
  Visto il R. decreto-legge 26 agosto 1927,  n.  1774,  e  successive
moditicazioni; 
 
  Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Ritenuta la necessita'  urgente  ed  assoluta  di  riformare  e  di
coordinare le disposizioni concernenti la elaborazione ed il deposito
degli olii minerali e dei residui provenienti dalla raffinazione  dei
medesimi. 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta col Capo del Governo, Primo Ministro  Segretario  di
Stato, Ministro  Segretario  di  Stato  per  le  corporazioni  e  per
l'interno, di concerto con i  Ministri  Segretari  di  Stato  per  la
grazia e giustizia e per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  L'importazione degli olii minerali greggi, dei loro derivati o  dei
residui della loro lavorazione in quantita' non inferiore ai 1000 kg.
per volta e' posta sotto il controllo dello Stato  secondo  le  norme
del presente decreto. 
 
  E' pure posto sotto il controllo dello Stato, secondo le norme  del
presente decreto, ogni importazione, anche frazionata, non  interiore
a 15.000 kg. al mese.