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REGIO DECRETO-LEGGE 13 dicembre 1933, n. 1706

Provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli inscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922. (033U1706)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/1934
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 22 gennaio 1934, n. 137 (in G.U. 17/02/1934, n. 40).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  1-1-1934 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Ritenuta la urgente necessita di emanare norme complementari a favore dei caduti, invalidi e feriti per la causa fascista e di coloro che parteciparono alla Marcia su Roma, nonché di estendere agli inscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922 i benefici concessi dalle disposizioni vigenti per il personale statale ex-combattente;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro Segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Le norme legislative in vigore che estendono la concessione di pensioni e di assegni privilegiati di guerra e le connesse provvidenze per la protezione e l'assistenza dei minorati di guerra ai cittadini divenuti invalidi dal 23 luglio 1919 al 31 ottobre 1922 per la causa fascista ed ai congiunti dei caduti, nell'indicato periodo di tempo, per la causa stessa, sono applicate anche ai cittadini che riportarono la invalidità predetta in dipendenza di eventi verificatisi dal 23 marzo al 22 luglio 1919 e dal 1° novembre 1922 al 31 dicembre 1925, nonché ai congiunti di coloro che, per eventi verificatisi nei medesimi periodi di tempo, incontrarono la morte per la causa fascista.