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REGIO DECRETO-LEGGE 11 dicembre 1933, n. 1699

Nuove disposizioni per l'industria zolfifera nazionale. (033U1699)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/01/1934
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 5 febbraio 1934, n. 307 (in G.U. 07/03/1934, n. 56).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  6-1-1934 al: 6-3-1934
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Considerata la necessità urgente ed assoluta di adottare nuove disposizioni per l'industria zolfifera nazionale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



È istituito, con sede in Roma, l'Ufficio per la vendita dello zolfo italiano, avente per oggetto la vendita, per conto dei produttori nel loro interesse comune, degli zolfi grezzi (fusi) ottenuti dalla lavorazione di tutte le miniere esistenti nel Regno.

A tal fine è affidata esclusivamente all'Ufficio predetto la vendita degli stocks di zolfi grezzi (fusi) esistenti alla data di pubblicazione del presente decreto, che a tale data siano ancora di proprietà, dei rispettivi produttori, e la vendita degli zolfi grezzi (fusi) di nuova produzione.

La vendita degli stocks avrà la precedenza sulla vendita degli zolfi di nuova produzione.

L'Ufficio vende gli zolfi grezzi direttamente a mezzo di agenzie o di speciali organizzazioni all'uopo delegate.

Saranno rispettate e lasciate alla libera esecuzione dei prodottori o loro aventi causa, nel loro esclusivo interesse, quelle vendite di zolfi grezzi già prodotti o da produrre che, a giudizio insindacabile dell'Ufficio, risultino concluse in data anteriore a quella di pubblicazione del presente decreto.

Sarà altresì lasciata libera la rivendita degli zolfi di cui al precedente comma.

La durata dell'Ufficio è fissata fino al 31 luglio 1940.