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REGIO DECRETO 27 novembre 1933, n. 1604

Norme per l'attuazione del R. decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23, che stabilisce nuove misure per ostacolare lo spaccio di alcool di contrabbando. (033U1604)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/12/1933
Le norme contenute negli articoli 9, 10 e 11 avranno applicazione dal giorno successivo a quello della pubblicazione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/08/2001)
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Testo in vigore dal:  31-12-1933 al: 16-8-2001
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto l'art. 9 del R. decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23, che stabilisce nuove misure per ostacolare lo spaccio di alcool di contrabbando;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Su

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Chiunque intenda preparare i prodotti o compiere le operazioni di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23, deve farne denuncia all'Ufficio tecnico di finanza, in doppio esemplare, almeno venti giorni prima di intraprendere la lavorazione indicando:

a) il nome e il cognome del fabbricante o dell'importatore e di chi li rappresenti in caso di assenza;

b) il Comune e la località ove i prodotti vengono fabbricati, preparati o anche solo condizionati per la vendita nei prescritti recipienti, ovvero, se importati dall'estero già posti nelle condizioni di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23, sono depositati per l'applicazione del contrassegno, prima di destinarli agli esercizi di vendita;

c) i locali, di cui la fabbrica o il deposito, di che alla lettera precedente, si compone e l'uso al quale ciascuno è destinato, con riferimento all'apposita planimetria da allegare alla denuncia;

d) gli apparecchi di trasformazione e di imbottigliamento, con descrizione del loro funzionamento;

e) i tipi di recipienti impiegati per il confezionamento dei prodotti destinati alla vendita, unendo dei medesimi apposito campionario, anche in fac-simile, ed indicando per ciascuno dei prodotti assoggettati a contrassegno di Stato il modo di sua applicazione.

L'impiego di nuovi tipi di recipiente da usare per il confezionamento deve essere di volta in volta denunciato alla Finanza nei modi di cui alla precedente lettera e).