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REGIO DECRETO-LEGGE 22 giugno 1933, n. 930

Istituzione del «Fondo previdenza sottufficiali del Regio esercito». (033U0930)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/08/1933
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 28 dicembre 1933, n. 1890 (in G.U. 23/01/1934, n.18).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  1-8-1933 al: 18-12-2000
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di costituire, a vantaggio dei sottufficiali dell'Esercito, un ente giuridicamente riconosciuto, con scopi di previdenza e assistenziali;
Udito il Consiglio dei Ministri.

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



A datare dal 1° luglio 1933-XI è istituito, presso il Ministero della guerra, un «Fondo previdenza sottufficiali del Regio esercito», al quale sono affidati i seguenti compiti:

1° corrispondere un premio di previdenza ai sottufficiali del Regio esercito, compresi quelli dell'Arma dei carabinieri Reali, all'atto della loro cessazione dal servizio, indipendentemente dalla indennità di buonuscita che corrisponde ai marescialli l'Opera di previdenza;

2° elargire ai sottufficiali predetti dei sussidi, in caso di comprovato bisogno, per speciali circostanze.

Dalla concessione del beneficio di cui al precedente n. 1 sono soltanto esclusi i sottufficiali dimissionari e quelli che, comunque, siano eliminati dal servizio con perdita del diritto a pensione o ad indennità.