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REGIO DECRETO 28 giugno 1933, n. 704

Norme per il funzionamento presso l'Amministrazione dello Stato dei servizi inerenti alla liquidazione delle pensioni. (033U0704)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/07/1933 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/02/1958)
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Testo in vigore dal: 16-7-1933
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'art. 31 della legge 3 aprile 1933, n. 255; 
 
  Visto il decreto Reale 27 giugno 1933, n. 703; 
 
  Sentita la Corte dei conti; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  le
finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  All'atto   dell'ammissione   in   posto   di   ruolo,   l'impiegato
(intendendosi  con  l'espressione  generica  di  impiegato  sia   gli
impiegati civili che i militari e i salariati)  deve  dichiarare  per
iscritto se e quali servizi abbia in precedenza prestati allo Stato e
ad altri Enti. La dichiarazione, anche se negativa, viene allegata al
fascicolo personale dell'interessato. 
 
  Entro sei  mesi  dall'assunzione  in  servizio  dell'impiegato,  e'
effettuata la raccolta  dei  documenti  relativi  a  quei  precedenti
servizi  civili  e  militari  che,  a   norma   di   legge,   debbano
ricongiungersi col servizio statale, nonche' dei documenti  di  stato
civile, personali e di famiglia, occorrenti per la liquidazione della
pensione, sia diretta che di riversibilita'. 
 
  I documenti di stato civile, per  le  successive  variazioni,  sono
acquisiti al fascicolo personale a mano  a  mano  che  le  variazioni
stesse si verificano. 
 
  Alla raccolta di tutti gli atti indicati ed alla loro conservazione
nei fascicoli dei singoli impiegati provvede il  capo  del  personale
della rispettiva Amministrazione.