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LEGGE 22 maggio 1933, n. 608

Norme relative alla pubblicità sui fondi a lato delle linee esercitate dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e visibile da esse. (033U0608)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/07/1933 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal: 2-7-1933
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Sono soggette a concessione  da  parte  dell'Amministrazione  delle
ferrovie dello Stato con  pagamento  di  canone,  le  pubblicita'  in
qualunque modo eseguite sui fondi  a  lato  delle  linee  ferroviarie
esercitate dall'Amministrazione stessa, e visibili da esse.