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REGIO DECRETO 30 marzo 1933, n. 422

Organizzazione della funzione consultiva in materia di concessione e di perdita delle decorazioni al valor militare. (033U0422)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/06/1933 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  1-6-1933 al: 18-8-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto l'art. 11 del R. decreto 4 novembre 1932, n. 1423, che disciplina la concessione delle medaglie e della croce di guerra al valor militare;
Visto l'art. 7 della legge 24 marzo 1932, n. 453, che disciplina la perdita delle decorazioni al valor militare e delle distinzioni onorifiche di guerra;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto con i Ministri per la marina, per l'aeronautica, per le colonie e per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



La funzione consultiva sulle proposte di concessione di Medaglie o di croci di guerra al valor militare che i Ministri per la guerra, per la marina, per l'aeronautica e per le colonie, a seconda della rispettiva competenza, intendano presentare alla Sovrana sanzione, è affidata ad un'unica Commissione militare avente sede in Roma.