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REGIO DECRETO-LEGGE 5 gennaio 1933, n. 29

Disposizioni sull'istruzione superiore. (033U0029)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/02/1933
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 6 aprile 1933, n. 412 (in G.U. 16/05/1933, n. 114).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  25-2-1933 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto il R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, e successive modificazioni;
Riconosciuta la necessità e l'urgenza di emanare nuove norme per il miglior funzionamento dei Regi istituti di istruzione superiore e dei Regi osservatori astronomici;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Nelle more per la conferma o per la sostituzione delle autorità accademiche dei Regi istituti di istruzione superiore le autorità accademiche uscenti di carica conserveranno tuttavia le rispettive mansioni per gli atti inerenti al normale funzionamento degli Istituti.