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REGIO DECRETO-LEGGE 23 gennaio 1933, n. 5

Costituzione dell'«Istituto per la ricostruzione industriale», con sede in Roma. (033U0005)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/01/1933
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 3 maggio 1933, n. 512 (in G.U. 02/06/1933, n. 128).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  25-1-1933 al: 21-12-2008
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Ritenuta la necessità e l'urgenza di completare l'organizzazione creditizia mediante la creazione di un nuovo Istituto di diritto pubblico, la cui azione si rivolga più particolarmente alla riorganizzazione tecnica economica e finanziaria delle attività industriali del Paese e che, per opportuna unità di indirizzo, assuma anche le gestioni attualmente affidate all'Istituto di liquidazioni, di cui al R. decreto legge 6 novembre 1926, n. 1832, e successive modificazioni;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, e del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per la grazia e giustizia; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



È costituito di norma un Ente di diritto pubblico denominato «Istituto per la ricostruzione industriale».

Esso comprende le seguenti Sezioni:

1° Sezione finanziamenti industriali;

2° Sezione smobilizzi industriali.

Ciascuna Sezione è giuridicamente autonoma con proprio bilancio e distinto patrimonio.