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REGIO DECRETO 20 ottobre 1932, n. 1916

Modifiche allo statuto della Regia università di Sassari. (032U1916)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/02/1933 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  19-2-1933 al: 9-2-2011
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto lo statuto della Regia università di Sassari, approvato con R. decreto 13 ottobre 1927, n. 2832;
Vedute le proposte di modifiche avanzate dalle autorità accademiche della Regia università predetta;
Sentito il Consiglio superiore della educazione nazionale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Lo statuto della Regia università di Sassari, approvato con R. decreto 13 ottobre 1927, n. 2832, è modificato nel modo seguente:
Sono soppressi gli articoli 21, 38, 53 e 55.
In conseguenza della soppressione di detti articoli e delle aggiunte che saranno disposte è modificata la numerazione degli articoli successivi e dei loro riferimenti.
Art. 7. - È sostituito dal seguente:
«È vietata allo studente l'iscrizione contemporanea a diverse Facoltà e Scuole.
Lo studente può in qualunque anno di corso passare dall'una all'altra Facoltà o Scuola, purché ne faccia domanda entro il mese di gennaio.
Ove all'atto del passaggio egli chieda di essere iscritto ad un anno di corso successivo al primo, il Consiglio della nuova Facoltà o Scuola delibera a quale anno possa essere iscritto, quali corsi debba frequentare e quali esami di profitto debba sostenere.

In

ogni caso lo studente deve essere fornito del titolo di studi medi prescritto per adire alla Facoltà o Scuola alla quale chiede di essere iscritto, conseguito tanti anni prima quanti sono quelli dell'abbreviazione di corso che gli è concessa. Le norme precedenti valgono anche per gli studenti provenienti da altre Università o Istituti superiori».

Art. 1

Art. 14. - È aggiunto il seguente comma:

«Gli esami di profitti, di laurea e di diploma hanno luogo in due sessioni: la prima ha inizio subito dopo la chiusura annuale dei corsi, e la seconda un Mese avanti il principio del nuovo anno accademico».

Dopo l'art. 17 è aggiunto il seguente:

«Art. 18. - Le Facoltà e la Scuola di farmacia propongono i singoli piani di studio che vengono comunicati agli studenti mediante il manifesto annuale.

Gli studenti sono liberi di variare i piani proposti, purché prendano iscrizione e superino gli esami nel numero minimo di materie fissato per il conseguimento di ciascuna laurea o diploma».

Art. 20 (già 19). - Nell'elenco degl'insegnamenti della Facoltà di giurisprudenza:

I. Sono soppressi gl'insegnamenti di «diritto agrario», di cui al n. 14, e di «diritto marittimo», di cui al n. 15.

II. Le denominazioni degl'insegnamenti di «teoria generale e filosofia del diritto», di cui al n. 1, e di «legislazione sindacale del lavoro» di n. 17, sono modificate, rispettivamente, in quelle di «filosofia del diritto» e di «diritto sindacale e corporativo».

III. Sono aggiunti, rispettivamente con i numeri 4 e 14, gl'insegnamenti di «istituzioni di diritto processuale» e di «Storia delle istituzioni giuridiche ed economiche sarde».

In conseguenza di tali soppressioni ed aggiunte è modificata la numerazione degl'insegnamenti successivi e dei loro riferimenti.

Art. 22. - È sostituito dal seguente:

«Lo studente, che non segua il piano di studi proposto dalla Facoltà, deve, per conseguire la laurea in giurisprudenza, seguire i corsi e superare gli esami in almeno 19 materie scelte fra quelle elencate nell'art. 20».

Art. 24. - È sostituito dal seguente:

«Lo studente non può presentarsi agli esami di diritto romano, di diritto civile, di diritto commerciale, di procedura civile e ordinamento giudiziario, se non abbia superato gli esami di istituzioni di diritto romano, di introduzione allo studio delle scienze giuridiche e istituzioni di diritto processuale.

L'esame di storia del diritto romano deve precedere quello di storia del diritto italiano; l'esame di economia politica deve precedere quelli di diritto civile, diritto commerciale e scienza delle finanze».

Art. 26: I. Il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il Consiglio di Facoltà stabilisce caso per caso, a quale anno di corso possano essere iscritti gli aspiranti forniti di altra laurea o diploma».

II. Nel secondo compia le parole «La Facoltà», sono sostituite con le parole «Il Consiglio di Facoltà».

Art. 35. - Nell'elenco degl'insegnamenti della Facoltà di medicina e chirurgia:

I. È soppresso l'insegnamento di «puericoltura», di cui al numero 18;

II. Le denominazioni degl'insegnamenti di «zoologia, e anatomia comparata», di cui al n. 4, e di «clinica ostetrica», di cui al n. 19, sono, rispettivamente, modificate in quelle di «zoologia, anatomia e fisiologia comparate e genetica» e di «clinica ostetrico-ginecologica».

III. È aggiunto, col n. 17, l'insegnamento di «radiologia ed elettroterapia» e in conseguenza l'insegnamento di «clinica pediatrica» passa al n. 18.

Art. 36. - È sostituito dal seguente:

«Tutti gl'insegnamenti elencati all'articolo precedente sono annuali, tranne quelli di anatomia umana normale, di zoologia, anatomia e fisiologia comparate e genetica, di fisiologia, di patologia generale, di anatomia ed istologia patologica, di clinica ostetrico-ginecologica, i quali sono biennali; di clinica medica generale e semejotica e di clinica chirurgia generale e semejotica, che sono triennali; e di odontoiatria e di clinica otorinolaringoiatrica che sono semestrali».

Art. 38 (già 39). - È sostituito dal seguente:

«Lo studente, che non segua il piano di studi proposto dalla Facoltà, deve, per conseguire la laurea in medicina e chirurgia, seguire i corsi e superare gli esami in almeno 23 materie scelte fra quelle elencate all'art. 35.

A questo fine l'iscrizione a due corsi semestrali equivale a quella di un corso annuale».

Art. 44 (già 45). - È sostituito dal seguente:

«Il Consiglio di Facoltà stabilisce, caso per caso, a quale anno di corso possano essere iscritti gli aspiranti forniti di altra laurea o diploma.

I laureati e diplomati suddetti, per ottenere l'iscrizione, devono essere forniti del titolo di studi medi richiesto per l'immatricolazione alla Facoltà medico-chirurgica, conseguito almeno tanti anni prima quanti sono quelli per cui si concede l'abbreviazione di corso.

Il Consiglio di Facoltà stabilisce il piano degli studi e determina il numero delle materie che gli aspiranti devono frequentare e di cui devono superare l'esame per conseguire la nuova laurea».

Art. 46 (già 47). - Nell'elenco degl'insegnamenti della Scuola di farmacia:

I. Sono soppressi gl'insegnamenti di «anatomia umana» e di «fisiologia umana», di cui ai nn. 10 e 11, modificandosi in conseguenza la numerazione degli insegnamenti successivi e dei loro riferimenti.

II. La denominazione dell'insegnamento di «zoologia», di cui al n. 11 (già 13), è modificata in quella di «zoologia, anatomia è fisiologia comparate e genetica».

Art. 52 (già 54). - È sostituito dal seguente:

«Lo studente, che non segua il piano di studi proposto dalla Scuola, deve, per conseguire il diploma in farmacia, seguire i corsi e superare gli esami in almeno otto materie scelte fra quelle elencate nell'art. 46 e fra le materie di altre Facoltà che saranno indicate dalla Scuola nel manifesto annuale, e compiere inoltre quattro corsi di esercitazioni pratiche con le relative prove e la pratica farmaceutica di 12 mesi presso una farmacia autorizzata».

Art. 53 (già 56). - È sostituito dal seguente:

«Lo studente, che non segua il piano di studi proposto dalla Scuola, deve, per conseguire la laurea in chimica e farmacia, seguire i corsi e superare gli esami in almeno dodici materie scelte fra quelle elencate nell'art. 46 e fra le materie di altre Facoltà che saranno indicate dalla Scuola nel manifesto annuale, e compiere inoltre sette corsi di esercitazioni pratiche nei laboratori, con le relative prove, e la pratica farmaceutica di 12 mesi presso una farmacia autorizzata».

Dopo l'art. 53 (già 56) è inserito il seguente:

«Art. 54. - I professori, alla fine del primo anno dei corsi biennali, possono assicurarsi, mediante colloqui e prove pratiche, del profitto degli studenti che frequentano i loro corsi».

Art. 56 (già 58). - Dopo la disposizione contenuta nella lettera c) è aggiunta la seguente, modificandosi in conseguenza la numerazione delle successive:

«d) Una prova di analisi qualitativa da compiersi con le norme di cui all'art. 55, lettera a), nell'Istituto di chimica farmaceutica».

Art. 59 (già 61). - È sostituito dal seguente:

«Il Consiglio della Scuola stabilisce, caso per caso, a quale anno di corso possano essere iscritti gli aspiranti forniti di altra laurea o diploma.

I laureati e diplomati suddetti, per ottenere l'iscrizione, devono essere forniti del titolo di studi medi richiesto per l'immatricolazione alla Scuola di farmacia, conseguito almeno tanti anni prima quanti sono quelli dell'abbreviazione di corso.

Il Consiglio della Scuola stabilisce il piano degli studi e determina il numero delle materie che gli aspiranti debbono frequentare e di cui devono superare gli esami per conseguire la nuova laurea o diploma».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 ottobre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE

Ercole.

Visto, il Guardasigilli: De Francisci.

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1933 - Anno XI

Atti del Governo, registro 328, foglio 105. - Mancini.