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LEGGE 20 dicembre 1932, n. 1884

Conversione in legge del R. decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813, che detta disposizioni sulla circolazione dei motoscafi e delle imbarcazioni a motore. (032U1884)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/02/1933 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  1-2-1933 al: 21-12-2008
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Art. 1

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813, recante norma per la circolazione dei motoscafi e dello imbarcazioni a motore.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di, osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Ciano - Jung - De Francisci.

Visto, il Guardasigilli: De Francisci.