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REGIO DECRETO 24 novembre 1932, n. 1712

Approvazione di un atto aggiuntivo al disciplinare 28 dicembre 1928 con la Società «Palma dum». (032U1712)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/01/1933 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  26-1-1933 al: 9-2-2011
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Art. 1

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 18 aprile 1929, n. 748, col quale è stata accordata alla Società Esercizi Industriali Africani, per la costituenda Società anonima «Palma dum», la concessione della raccolta di palma dum nei boschi demaniali dell'Eritrea, alle condizioni risultanti dal disciplinare 28 dicembre 1928, allegato al decreto medesimo;

Visto il R. decreto 14 ottobre 1932, col quale è stato approvato l'atto aggiuntivo 16 settembre 1932 contenente una temporanea modificazione nella applicazione delle norme contenute nell'art. 21 del disciplinare predetto, relative alla corresponsione del canone da parte della Società «Palma dum». al Governo della Colonia;

Vista la domanda della Società «Palma dum» in data 30 giugno 1932, intesa ad ottenere il permesso, non previsto dal ripetuto disciplinare 28 dicembre 1928, di esportare dalla Colonia Eritrea i residui della sgusciatura dei frutti di palma dum, sia grezzi che manipolati;

Vista la lettera n. 5134 in data 24 agosto 1932 del Governatore della Colonia Eritrea;

Visto l'art. 49 dell'ordinamento fondiario della Colonia Eritrea, approvato con R. decreto 7 febbraio 1929, n. 269;

Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'unito atto in data 18 novembre 1932, aggiuntivo al disciplinare 28 dicembre 1928, allegato al R. decreto 18 aprile 1929, n. 748, col quale viene accordato alla Società «Palma dum» il permesso di esportare dalla Colonia Eritrea i residui della sgusciatura dei frutti di palma dum, sia grezzi che manipolati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE

De Bono

Visto, il Guardasigilli: De Francisci.

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1933 - Anno XI

Atti del Governo, registro 328, foglio 14. - Mancini.