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REGIO DECRETO 17 novembre 1932, n. 1595

Modificazioni all'ordinamento del personale di pubblica sicurezza. (032U1595)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/01/1933 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  5-1-1933 al: 28-4-1934
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;
Riconosciuta l'opportunità di modificare le norme riguardanti l'esercizio delle funzioni di vicequestore e le promozioni al grado di questore di 2ª classe contenute nell'art. 3 del R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 441;
Ritenuta altresì l'opportunità di modificare le norme degli articoli 10 e 18 del regolamento per gli ufficiali ed impiegati di pubblica sicurezza e di stabilire a chi debba far carico la spesa degli accertamenti medico-legali eseguiti nei confronti degli ufficiali, degli impiegati di polizia e d'ordine di P. S. e degli uscieri di questura per disposizione dell'Amministrazione;
Visto il R. decreto 24 settembre 1931, n. 1234, che approva i nuovi ruoli organici della pubblica sicurezza;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Le promozioni a questore di 2ª classe (grado VI) sono conferite per merito comparativo, su designazione del Consiglio di amministrazione del personale della pubblica sicurezza ai vicequestori, che contino nel grado settimo almeno tre anni di effettivo servizio, e che abbiano disimpegnato, per un anno almeno, l'incarico di reggere un ufficio di questura o abbiano esercitato, per lo stesso periodo di tempo, le funzioni di vicequestore titolare in Provincie il cui capoluogo abbia una popolazione superiore a 200.000 abitanti secondo l'ultimo censimento.
I vicequestori che possono essere incaricati della reggenza di una questura o destinati come vicequestori titolari in una delle Provincie di cui al precedente comma, saranno designati dal Consiglio di amministrazione del personale della pubblica sicurezza.
Le disposizioni, di cui al 1° comma del presente articolo, non si applicano alle promozioni per merito straordinario conferite ai sensi del R. decreto 22 marzo 1923, n. 665.