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REGIO DECRETO 4 novembre 1932, n. 1423

Nuove disposizioni per la concessione delle medaglie e della croce di guerra al valor militare. (032U1423)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/11/1932 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  27-11-1932 al: 8-10-2010
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visti gli articoli 5 e 78 dello Statuto del Regno;
Viste il R. Viglietto in data 26 marzo 1833 col quale furono istituite le medaglie d'oro e d'argento al valor militare;
Visto il R. decreto in data S dicembre 1887 col quale fu istituita la medaglia di bronzo al valor militare;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto con i Ministri per la marina, per l'aeronautica, per le colonie e per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Le decorazioni al valor militare sono istituite per esaltare gli atti di eroismo militare, segnalando come degni di pubblico onore gli autori di essi e suscitando, ad un tempo, lo spirito di emulazione negli appartenenti alle forze militari.