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REGIO DECRETO-LEGGE 25 agosto 1932, n. 1260

Disciplina della conservazione degli estratti o concentrati e dei succhi di pomodoro. (032U1260)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/10/1932
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 20 dicembre 1932, n. 2057 (in G.U. 29/03/1933, n. 74).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  4-10-1932 al: 21-12-2008
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di disciplinare la conservazione degli estratti o concentrati e dei succhi di pomodoro;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta di S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro Segretario di Stato per le corporazioni di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia e per l'agricoltura e le foreste; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Gli estratti o concentrati di pomodoro in conserva ed i succhi di pomodoro debbono essere prodotti direttamente dal frutto fresco, maturo, sano e ben lavato, e conservati, subito dopo la produzione, e, in ogni caso, non oltre il 31 ottobre di ciascun anno, in recipienti di bande stagnate o di vetro, idonei, ermeticamente chiusi, di capacità non superiore ai litri 20.

Con determinazione del Ministro per le corporazioni, di concerto con il Ministro per l'interno, sentito l'Istituto nazionale per le conserve alimentari, potranno essere autorizzati, per la fabbricazione dei recipienti di cui al comma precedente, altri materiali riconosciuti idonei, purché non cedano piombo, zinco od altri metalli tossici al prodotto conservato.

È, tuttavia, ammessa per i doppi e tripli concentrati la conservazione anche in fusti di legno ed altri recipienti, purché idonei, soltanto se collocati, entro il termine di cui al precedente primo comma, in frigorifero.

La permanenza nei frigoriferi dei fusti o degli altri recipienti, di cui al comma precedente, non potrà essere superiore ad un anno dall'introduzione.

Sono esclusi dall'osservanza delle presenti disposizioni le farine di pomodoro ed i concentrati solidi in pani.