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REGIO DECRETO 27 agosto 1932, n. 1127

Disposizioni per le scuole elementari della Venezia Tridentina. (032U1127)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/09/1932 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  15-9-1932 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla istruzione elementare, post-elementare e sulle sue opere di integrazione, approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577;
Veduto l'art. 1, n. 3. della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



II Regio provveditore agli studi per la Venezia Tridentina, per provvedere ai posti vacanti e che si rendano vacanti nelle scuole del territorio dei Comuni e delle frazioni di Comune indicati nell'allegato A, annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, ha facoltà di accogliere le domande di trasferimento presentate dai maestri appartenenti ai ruoli regionali delle Amministrazioni scolastiche, indipendentemente dai limiti di cui all'ultimo comma dell'art. 141 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577.
I trasferimenti disposti ai sensi del precedente comma sono deliberati dal provveditore agli studi anche in deroga alle condizioni e norme dell'art. 144 e dell'ultimo comma dell'art. 146 (sostituito dall'art. 12 del R. decreto 17 marzo 1930, n. 727) del citato testo unico e ad ogni altra disposizione vigente in merito ai trasferimenti per domanda.
Contro tali trasferimenti non è ammesso che il ricorso straordinario al Re o alle Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato.
Rimane ferma la disposizione dell'art. 11 del R. decreto 17 marzo 1930, n. 727, per quanto concerne i posti vacanti nelle scuole suddette, riservati ai trasferimenti per esigenze dell'Opera nazionale Balilla.
Ai maestri trasferiti ai sensi del presente articolo è dovuta l'indennità dì trasferimento, stabilita dall'art. 344, ultimo comma, del regolamento 26 aprile 1928, n. 1297.