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REGIO DECRETO-LEGGE 23 giugno 1932, n. 865

Nuovi provvedimenti per i danneggiati dalla eruzione dello Stromboli del settembre 1930. (032U0865)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/08/1932
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 29 dicembre 1932, n. 2038 (in G.U. 07/03/1933, n.55).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  17-8-1932 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con il decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, e successive modificazioni e disposizioni integrative;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di disciplinare, con apposite norme adeguate alla particolare condizione topografica e demografica dell'isola Stromboli, la concessione del contributo diretto dello Stato a favore dei danneggiati dalla eruzione dello Stromboli del settembre 1930;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



È autorizzata la spesa di L. 300.000 a carico del bilancio del Ministero dei lavori pubblici, per la corresponsione del contributo dello Stato relativo alle riparazioni, ricostruzioni o nuove costruzioni dei fabbricati urbani, rustici ed industriali, danneggiati o distrutti, nell'isola Stromboli, dalla eruzione del settembre 1930.
Detta somma sarà trasportata dal bilancio del Ministero delle finanze a quello del Ministero dei lavori pubblici, prelevandola dal fondo per le obbligazioni terremoti, autorizzato con l'art. 4 del R. decreto-legge 19 agosto 1927, n. 1899.
Sarà conseguentemente ridotta di eguale importo la spesa di L. 1.000.000 autorizzata con l'art. 1 (ultimo comma) del R. decreto-legge 6 gennaio 1931, n. 87.