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REGIO DECRETO 16 giugno 1932, n. 840

Ordinamento dei servizi periferici territoriali della Regia marina. (032U0840)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/07/1932 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
Testo in vigore dal:  1-7-1932 al: 8-10-2010
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Regia marina, e sue successive modificazioni;
Visto il R. decreto 26 aprile 1928, n. 1138, sull'ordinamento dei servizi periferici territoriali della Regia marina, e sue successive modificazioni;
Sentito il Consiglio superiore di marina, che ha dato parere in massima favorevole;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la marina, di concerto col Ministro per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Sul litorale del Regno, per i servizi della Regia marina, e nel territorio delle piazze marittime e delle zone militari marittime, hanno giurisdizione, diretta o per il tramite dei Comandi militari marittimi, tre Comandi in capo di Dipartimento marittimo e un Comando militare marittimo autonomo, e precisamente:

Comando in capo del Dipartimento marittimo dell'Alto Tirreno con sede a La Spezia;

Comando in capo del Dipartimento marittimo del Basso Tirreno con sede a Napoli;

Comando in capo del Dipartimento marittimo dello Jonio e Basso Adriatico con sede a Taranto;

Comando militare marittimo autonomo dell'Alto Adriatico con sede a Venezia.

La giurisdizione disciplinare dei Comandi in capo di dipartimento, del Comando militare marittimo autonomo dell'Alto Adriatico e dei Comandi militari marittimi sul personale della Regia marina a terra si estende a tutto il territorio del Regno secondo la ripartizione per provincie stabilita dalla tabella A.