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REGIO DECRETO-LEGGE 9 maggio 1932, n. 813

Disposizioni sulla circolazione dei motoscafi e delle imbarcazioni a motore. (032U0813)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/07/1932
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 20 dicembre 1932, n. 1884 (in G.U. 01/02/1933, n. 26).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  31-7-1932 al: 21-12-2008
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di regolare la navigazione dei motoscafi e delle imbarcazioni con motore entro o fuori bordo destinati a navigare per uso privato;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con il Ministro per l'interno, per le finanze, per la giustizia e gli affari di culto e per le corporazioni; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Agli effetti del presente decreto denominasi:
Motoscafo - ogni imbarcazione di stazza lorda uguale od inferiore a 25 tonnellate provvista di motore a scoppio od a combustione interna. Per la navigazione sui laghi Maggiore e di Lugano al limite di 25 tonnellate di stazza lorda potrà essere sostituito il limite di 25 tonnellate di dislocamento;
Motore fuori bordo - ogni motore amovibile di qualsiasi tipo applicabile ad una imbarcazione.

I motoscafi e le imbarcazioni con motore entro o fuori bordo destinati a navigare per uso privato sono soggetti alle norme del presente decreto.

È da intendersi per uso privato qualsiasi uso dal quale esuli il fine di speculazione.

La stazza è accertata con le norme stabilite dall'art. 21 del regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 27 gennaio 1916. n. 202.

Le norme del presente decreto non sono applicabili alle imbarcazioni per motori fuori bordo della cilindrata complessiva non superiore a 500 c.c., se a scoppio, o di potenza non superiore agli 11 HP, ove si tratti di motori di altro tipo, né ai motori stessi, né alle persone che li conducono, salvo che le norme medesime dispongano diversamente.