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LEGGE 30 maggio 1932, n. 805

Estensione, al Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, di alcune delle disposizioni vigenti in materia di credito fondiario. (032U0805)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/07/1932 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 29-7-1932
al: 31-12-1993
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Sono estese al  Consorzio  nazionale  per  il  credito  agrario  di
miglioramento e  alle  obbligazioni  ipotecarie  da  esso  emesse  le
disposizioni a favore degli Istituti di credito  fondiario  contenute
negli articoli 17, 19, 21, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 43,  44,  45,  46,
47, 49, 50, 52, 53, 54, 58, 59, 60, 71  e  74  del  testo  unico  sul
credito fondiario, approvato col R. decreto 16 luglio 1905, n. 646, e
negli articoli 17, 18 e 19 della legge  22  dicembre  1905,  n.  592,
portante provvedimenti per agevolare i mutui fondiari.