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REGIO DECRETO-LEGGE 18 giugno 1932, n. 756

Autorizzazione di spese per opere straordinarie urgenti e disposizioni per opere varie. (032U0756)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/07/1932
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 22 dicembre 1932, n. 1832 (in G.U. 26/01/1933, n. 21).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  5-7-1932 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista la legge 6 giugno 1932, n. 580, che autorizza la spesa di L. 750.000.000 per l'esecuzione di opere straordinarie urgenti, e la legge di pari data n. 579, che autorizza la spesa per il completamento di opere dipendenti da terremoti e da danni di guerra;
Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere all'integrazione della spesa di cui alle due leggi sopracitate per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie di inderogabile urgenza;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno e per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



È autorizzata la spesa di L. 200.000.000 in aggiunta a quella di cui alle leggi 6 giugno 1932, n. 580 e n. 579, per l'esecuzione di opere straordinarie urgenti e per il completamento di opere dipendenti da terremoti.

Di detta somma, L. 180.000.000 saranno stanziate nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici e L. 20.000.000 in quello del Ministero dell'interno.

I Ministri per i lavori pubblici e per l'interno hanno facoltà di impegnare negli esercizi finanziari 1931-32 e 1932-33 e successivi le spese occorrenti per l'esecuzione delle opere predette.

Con decreti degli stessi Ministri, di concerto con quello per le finanze, saranno rispettivamente determinate l'attribuzione delle dette somme ai singoli gruppi e specie di opere e le eventuali variazioni fra gruppo e gruppo.