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LEGGE 6 giugno 1932, n. 580

Autorizzazione della spesa di L. 750.000.000 per l'esecuzione di opere straordinarie urgenti. (032U0580)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/06/1932 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  26-6-1932 al: 15-12-2009
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Art. 1



È autorizzata la spesa di L. 750.000.000 per l'esecuzione di opere straordinarie urgenti, a pagamento non differito.
Il Ministro per i lavori pubblici ha facoltà di impegnare, negli esercizi finanziari 1931-1932 e 1932-33, le spese occorrenti per la esecuzione delle opere predette.
Con decreti dello stesso Ministro, di concerto con quello per le finanze, saranno determinate l'attribuzione della predetta somma ai singoli gruppi e specie di opere e le eventuali variazioni fra gruppo e gruppo.