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LEGGE 24 marzo 1932, n. 453

Disposizioni per disciplinare la perdita delle medaglie e della croce di guerra al valor militare e delle distinzioni onorifiche di guerra. (032U0453)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/05/1932 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  27-5-1932 al: 8-10-2010
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Art. 1



Incorrono di diritto nella perdita delle medaglie e della croce di guerra al valor militare coloro i quali siano stati condannati a pene che, a termini delle disposizioni vigenti, li rendano indegni di appartenere all'esercito o alle altre forze armate dello Stato.