stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 29 ottobre 1931, n. 1802

Modifiche allo statuto dell'Istituto superiore di magistero «Maria Immacolata» di Milano. (031U1802)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/02/1932 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  26-2-1932 al: 9-2-2011
aggiornamenti all'articolo

Art. 1


VITTORIO EMANUELE III


PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE


RE D'ITALIA

Veduto lo statuto dell'Istituto superiore di magistero «Maria Immacolata» di Milano, approvato con il R. decreto 16 luglio 1925, n. 1531, e modificato con Regi decreti 24 maggio 1926, n. 1107, e 30 ottobre 1930, n. 1820;
Vedute le nuove proposte di modifiche avanzate dalle autorità accademiche dell'Istituto predetto;
Veduto il R. decreto 13 marzo 1923, n. 736, sull'ordinamento degli Istituti superiori di magistero, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 28 agosto 1924, numero 1588;
Sentito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Lo statuto dell'Istituto superiore di magistero «Maria Immacolata» di Milano, approvato e modificato con i Regi decreti sopracitati, è ulteriormente modificato nel modo seguente:
Art. 3. - Nel primo comma la lettera c) è così sostituita:
«c) di un rappresentante della Santa Sede, di cittadinanza italiana».
Dopo l'art. 36 è aggiunto il seguente:
«Art. 37. - Coloro che hanno conseguito uno dei diplomi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 2 del R. decreto 13 marzo 1923, n. 736, e si propongono di approfondire e perfezionare le ricerche già iniziate, compiere lavori di carattere speciale, e in generale completare la loro preparazione scientifica e didattica, possono seguire, per un ulteriore anno, un corso di perfezionamento. Il corso di perfezionamento importa la iscrizione ad almeno tre insegnamenti.
Al termine di esso, previo l'esame di cui all'art. 48, viene rilasciato un attestato di frequenza e di profitto».
In conseguenza dell'inserzione dell'articolo anzidetto e dell'inserzione di un nuovo articolo che sarà successivamente disposta è modificata la numerazione dei successivi e dei loro riferimenti.
Art. 39 (già 38). - È aggiunto il seguente comma:
«Il direttore, udito il Consiglio direttivo, determina anche gl'insegnamenti che, secondo l'art. 37, devono essere seguiti dagl'iscritti al corso di perfezionamento».
Dopo l'art. 47 (già 46) è inserito il seguente:
«Art. 48. - Coloro che si sono iscritti al corso di perfezionamento di cui all'art. 37, per conseguire l'attestato di frequenza e di profitto, sostengono apposito esame costituito da:
a) un colloquio, vertente sugli studi compiuti e sui lavori e ricerche intrapresi, davanti ad apposita commissione composta dei professori di cui il perfezionando ha seguito gl'insegnamenti, giusta gli articoli 37, ultimo comma, e 39 secondo comma;
b) discussione orale di una dissertazione scritta, svolta su tema concordato con uno dei professori».
Art. 56 (già 54). - È aggiunto il seguente comma:
«Nella tabella medesima sono specificate le tasse d'iscrizione al corso di perfezionamento e le tasse per il conseguimento dell'attestato di frequenza e di profitto».
La tabella n. 3 è così integrata:
«8. Tassa d'iscrizione al corso di perfezionamento, Lire 350.
9. Tassa per l'attestato di frequenza e di profitto del corso di perfezionamento, L. 150».
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addì 29 ottobre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE


Giuliano.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 317, foglio 14. - Mancini.