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REGIO DECRETO 29 ottobre 1931, n. 1800

Modifiche allo statuto dell'Università cattolica del S. Cuore di Milano. (031U1800)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/02/1932 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  24-2-1932 al: 9-2-2011
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto lo statuto dell'Università cattolica del S. Cuore di Milano, approvato con R. decreto 25 novembre 1926, numero 2413, e modificato con i Regi decreti 14 luglio 1927, n. 1734, 31 ottobre 1929, n. 2394, e 30 ottobre 1930, n. 1664;
Vedute le nuove proposte di modifiche avanzate dalle autorità accademiche dell'Università predetta;
Sentito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Lo statuto dell'Università cattolica del S. Cuore di Milano, approvato e modificato con i Regi decreti sopra citati, è ulteriormente modificato nel modo seguente:
Sono soppressi gli articoli: 11, 53, 68, da 73 a 79, 82.
In conseguenza di tali soppressioni e dei nuovi articoli che saranno inseriti, è modificata la numerazione degli articoli e del loro riferimenti.
Art. 2. - Sono apportate le seguenti modificazioni:
I. Nel 1° comma, il titolo della «Scuola di scienze politiche, economiche e sociali» è modificato in quello di «Facoltà di scienze politiche, economiche e commerciali».
In conseguenza di tale modifica, in tutte le disposizioni dello statuto nelle quali si fa riferimento alla Scuola anzidetta, s'intende sostituita la nuova denominazione.
II. Dopo il 2° comma è aggiunto il seguente:
«Nella Facoltà di scienze politiche, economiche e commerciali è costituita la Scuola di statistica».
III. All'ultimo comma, nell'elenco delle Scuole di perfezionamento della Facoltà di lettere e filosofia, è inserita, dopo la Scuola di perfezionamento in psicologia, quella di «pedagogia».
Art. 3. - Nella 1ª parte, la lettera d) è così sostituita:
«d) di un rappresentante della Santa Sede, di cittadinanza italiana».
Art. 4. - È aggiunto il seguente comma:
«Il rettore, tutte le volte che lo ritenga opportuno, può chiamare il vice-rettore ad assistere alle sedute del Senato accademico, con voto consultivo».
Art. 5. - È sostituito dal seguente:
«Il Consiglio di Facoltà si compone di regola di tutti i professori ufficiali che appartengono ad essa.
Tuttavia, alle adunanze relative ad oggetti riguardanti lo stato giuridico dei professori di ruolo, o a proposte di nomina dei presidi, di conferimento o di conferma degl'incarichi e di istituzione di nuovi posti di professore, sia di ruolo, sia incaricato, partecipano soltanto i professori di ruolo delle singole Facoltà».
Nella Sezione I del Capo terzo l'indicazione «Disposizioni comuni alle due Facoltà e alle Scuole» è modificata in quella di «Disposizioni comuni alle tre Facoltà e alle Scuole».
Art. 7. - È sostituito dal seguente:
«Nella Università sono conferiti le seguenti lauree e diplomi:
nella Facoltà di giurisprudenza: la laurea in giurisprudenza;
nella Facoltà di scienze politiche, economiche e commerciali: la laurea in scienze politiche, la laurea in scienze economiche e la laurea in scienze economiche e commerciali;
nella Facoltà di lettere e filosofia: la laurea in lettere e la laurea in filosofia;
la Scuola di statistica e le Scuole di perfezionamento rilasciano un diploma relativo agli studi in esse compiuti».
Art. 8. - È sostituito dal seguente:
«Gli studi per il conseguimento di ciascuna laurea durano quattro anni.

Gli

studi per il conseguimento del diploma rilasciato dalla Scuola di statistica durano due anni. studi per il conseguimento del diploma rilasciato dalle Scuole di perfezionamento durano un anno nelle Scuole costituite nella Facoltà di giurisprudenza, un anno in quelle costituite nella Facoltà di lettere e filosofia ad eccezione degli studi nelle Scuole di perfezionamento in filologia classica, in storia medioevale e moderna, in pedagogia ed in lingua e letteratura orientali, che hanno la durata di due anni».

Art. 1

Art. 12 (già 13). - Si aggiungono le seguenti materie e i seguenti corrispondenti corsi d'insegnamento:

Materia Insegnamenti

«scienza dell'amministrazione corsi semestrali»;

«statistica corsi semestrali».


Art. 15 (già 16). - È sostituito dal seguente:

«Nella Facoltà di scienze politiche, economiche e commerciali sono insegnate le seguenti materie nel modo per ciascuna di esse indicato:

I. Agli effetti della laurea in scienze politiche:


Parte di provvedimento in formato grafico


II. Agli effetti della laurea in scienze economiche e di quella in scienze economiche e commerciali:


Parte di provvedimento in formato grafico


Art. 17 (già 18). - Il 2° comma è sostituito dal seguente:

«I corsi approfonditi di storia e politica della colonizzazione, diplomazia e storia dei trattati e dei concordati, economia politica e scienza delle finanze devono avere carattere monografico e intendere allo scopo di far conoscere i metodi d'indagine».

Art. 18 (già 19). - Si aggiunge la seguente materia ed il seguente corso d'insegnamento corrispondente:

Materia Insegnamenti

«Filosofia delle religioni corsi di filosofia della religione».


Nella Sezione I del Capo stesso, l'indicazione «Disposizioni comuni alle due Facoltà e alla Scuola» è modificata in quella di «Disposizioni comuni alle tre Facoltà».

Art. 34 (già 35). - È sostituito dal seguente:

«Alla Facoltà di scienze politiche, economiche e commerciali sono ammessi coloro che sono forniti del diploma di maturità classica o scientifica».

Art. 36 (già 37). - Gli ultimi 3 commi sono così sostituiti:

«Però in caso di passaggio dalla Facoltà di giurisprudenza alla Facoltà di scienze politiche, economiche e commerciali e alla Scuola di statistica, e viceversa, è ammessa la iscrizione all'anno di corso successivo a quello compiuto nella Facoltà o Scuola di provenienza.

I laureati in giurisprudenza, in scienze politiche, in scienze politiche e sociali, in scienze economiche, in scienze economiche e sociali, in scienze economiche e commerciali, in lettere, in filosofia, i quali aspirino a conseguire una delle lauree rilasciate dall'Università, possono ottenere l'iscrizione all'anno di corso che sarà caso per caso stabilito dalla rispettiva Facoltà, con obbligo di seguire gl'insegnamenti e superare gli esami che saranno stabiliti dalla Facoltà stessa.

I diplomati della Scuola di statistica possono ottenere la iscrizione al terzo anno di giurisprudenza e conseguire la rispettiva laurea seguendo i corsi d'insegnamento e superando gli esami che saranno determinati dal Consiglio di Facoltà.

L'iscrizione al secondo, terzo, quarto anno delle Facoltà di giurisprudenza e di lettere e filosofia in tutti i casi previsti nei commi precedenti è subordinata alla condizione che gl'iscritti abbiano conseguito il diploma di maturità

classica tanti anni prima quanti corrispondono all'anno al quale vengono iscritti».

Art. 50 (già 51). - Gli ultimi due commi sono sostituiti dai seguenti:

«Le tasse e le sopratasse determinate per la Facoltà di giurisprudenza si applicano anche alla Facoltà di scienze politiche, economiche e commerciali.

Nella stessa tabella sono determinate le tasse per le Scuole di perfezionamento di cui all'art. 2 e quelle per la Scuola di statistica».

Art. 52 (già 54). - È sostituito dal seguente:

«La Facoltà pubblica ogni anno gli ordini di studio consigliati per il conseguimento della laurea; gli studenti sono però liberi di formare nel modo che credono migliore l'ordine medesimo; essi, per essere ammessi all'esame di laurea, debbono aver preso iscrizione e aver superati gli esami in almeno 23 corsi d'insegnamento.

Tali corsi possono essere scelti, oltre che fra quelli costitutivi della Facoltà di giurisprudenza, giusta l'art. 12, anche fra i corsi indicati nell'articolo seguente, costitutivi della Facoltà di scienze politiche, economiche e commerciali, giusta l'art. 15.

In ogni caso lo studente deve comprendere nel suo curricolo tutti gl'insegnamenti istituzionali indicati nell'art. 12 e in più le istituzioni di scienze economiche».

Art. 53 (già 55). - È sostituito dal seguente:

«Agli effetti del secondo e terzo comma dell'articolo precedente, gli studenti possono comprendere nel loro curricolo i seguenti insegnamenti della Facoltà di scienze politiche; economiche e commerciali:

politica;

scienza dell'amministrazione;

contabilità dello Stato e degli Enti locali;

diplomazia e storia dei trattati;

medicina sociale;

diritto consolare;

istituzioni di scienze economiche;

economia politica;

scienza delle finanze;

politica economica;

statistica metodologica;

demografia;

ragioneria».

Art. 66 (già 69). - È sostituito dal seguente:

«La Facoltà pubblica ogni anno gli ordini di studio consigliati per il conseguimento delle lauree; gli studenti sono però liberi di formare nel modo che credono migliore gli ordini medesimi; essi, per essere ammessi all'esame di laurea, debbono aver preso iscrizione e aver superati gli esami in almeno 22 corsi d'insegnamento.

Tali corsi possono essere scelti, oltre che fra quelli che l'art. 15 indica come costitutivi della Facoltà agli effetti della laurea in scienze politiche ovvero delle lauree in scienze economiche o in scienze economiche e commerciali, anche fra quelli, indicati negli articoli seguenti, costitutivi, giusta l'art. 15, della Facoltà stessa agli effetti delle lauree in scienze economiche o in scienze economiche e commerciali ovvero della laurea in scienze politiche rispettivamente; o,

giusta l'art. 12, costitutivi della Facoltà di giurisprudenza».

Art. 67 (già 70). - È sostituito dal seguente:

«Agli effetti dell'articolo precedente, gli studenti possono comprendere nel loro curricolo, per conseguire la laurea in scienze politiche, i seguenti insegnamenti costitutivi della Facoltà di giurisprudenza:

istituzioni di diritto privato;

istituzioni di diritto pubblico;

istituzioni di diritto penale e diritto processuale;

diritto finanziario e tributario;

diritto internazionale pubblico;

diritto internazionale privato;

diritto coloniale;

storia del diritto pubblico;

diritto costituzionale (italiano e comparato;

diritto amministrativo;

diritto amministrativo comparato;

diritto degli Enti locali;

diritto ecclesiastico;

diritto del lavoro e ordinamento corporativo;

e i seguenti insegnamenti costitutivi, agli effetti della laurea in scienze economiche e di quella in scienze economiche e commerciali, della Facoltà di scienze politiche, economiche e commerciali:

istituzioni di scienze economiche;

statistica metodologica;

economia politica;

scienza delle finanze;

politica economica;

geografia commerciale».

Dopo il suddetto articolo sono aggiunti i due seguenti:

«Art. 68. - Agli effetti dell'art. 66 gli studenti, per conseguire la laurea in scienze economiche o la laurea in scienze economiche e commerciali, possono comprendere nel proprio curricolo i seguenti insegnamenti costitutivi della Facoltà di giurisprudenza:

istituzioni di diritto privato;

istituzioni di diritto pubblico;

istituzioni di diritto penale e di diritto processuale;

diritto finanziario e tributario;

diritto amministrativo;

diritto processuale;

diritto del lavoro e ordinamento corporativo;

diritto fallimentare;

diritto agrario;

diritto commerciale;

diritto industriale;

diritto internazionale privato;

diritto coloniale;

e i seguenti insegnamenti costitutivi, agli effetti della laurea in scienze politiche, della Facoltà di scienze politiche, economiche e commerciali:

storia e politica della colonizzazione;

politica e legislazione doganale;

scienza dell'amministrazione;

contabilità dello Stato e degli Enti locali.

Art. 69. - Qualunque ordine di studio gli studenti abbiano prescelto, essi devono, in ogni caso, sia per conseguire la laurea in scienze politiche sia per conseguire le lauree in scienze economiche e in scienze economiche e commerciali, comprendere nel loro curricolo le istituzioni di diritto pubblico, le istituzioni di diritto privato, le istituzioni di diritto penale e di diritto processuale, le istituzioni di scienze economiche e la demografia».

Art. 71 (già 72). - È sostituito dal seguente:

«Gli esami di profitto di diplomazia, di arte bancaria, di ragioneria e computisteria e di statistica comprenderanno anche prove scritte».

Dopo il predetto articolo è inserita la Sezione IV concernente la Scuola di statistica.

In conseguenza di tale inserzione è modificata la indicazione della Sezione successiva.

«SEZIONE IV.

Disposizioni particolari per la Scuola di statistica.

Art. 72. - La Scuola di statistica è annessa alla Facoltà di scienze politiche, economiche e commerciali.

Ad essa possono iscriversi i giovani forniti del diploma di maturità classica o scientifica.

Art. 73. - La Scuola pubblica ogni anno l'ordine di studio consigliato per il conseguimento del diploma. Gli studenti però sono liberi di formare nel modo che credono migliore l'ordine medesimo.
Per essere ammessi all'esame di diploma devono aver preso iscrizione e aver sostenuti gli esami in almeno 10 corsi d'insegnamento.

Tali corsi possono essere scelti fra tutti quelli costitutivi della Facoltà di scienze politiche, economiche e commerciali, giusta l'art. 15, e fra i seguenti costitutivi della Facoltà di giurisprudenza, giusta l'art. 12:

istituzioni di diritto privato;

istituzioni di diritto pubblico;

diritto amministrativo;

diritto del lavoro e ordinamento corporativo.

Ma in ogni caso gli studenti devono comprendere nel proprio curricolo i seguenti insegnamenti:

statistica metodologica;

statistica economica;

demografia;

geografia politica;

geografia economica;

antropometria;

biometria;

statistica sociale».

Art. 74 (già 80). - È sostituito dal seguente:

«La Facoltà pubblica ogni anno gli ordini di studio consigliati per il conseguimento delle due lauree; gli studenti però sono liberi di modificare gli ordini medesimi. Per essere ammessi all'esame di laurea debbono aver preso iscrizione e aver superati gli esami in almeno 20 corsi d'insegnamento, scelti fra quelli costitutivi della Facoltà, giusta l'art. 18, e inoltre, in ogni caso, dar prova, alla fine del primo biennio, di conoscere, oltre la lingua francese, la lingua tedesca o la lingua inglese».

Art. 75 (già 81). - È sostituito dal seguente:

«Gli studenti, qualunque sia l'ordine degli studi prescelto, debbono sottostare, prima della fine del loro corso quadriennale, a due prove scritte in materie costitutive del loro curricolo, secondo disposizioni che saranno emanate dalla Facoltà».

Dopo l'art. 83 (già 90), è aggiunto il seguente:

«Art. 84. - La Scuola di pedagogia si propone di promuovere gli studi di filosofia della educazione e pedagogia generale, secondo le dottrine neoscolastiche; storia della pedagogia, didattica, storia e critica delle istituzioni scolastiche ed educative, storia e critica della letteratura per l'infanzia. Gli iscritti debbono seguire i corsi di:

pedagogia;

scolastica;

etica;

diritto naturale;

psicologia del fanciullo;

psicologia generale;

e inoltre uno o più dei seguenti corsi, da scegliere secondo i fini particolari che si propongono, con l'approvazione del Consiglio di Facoltà:

istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica;

igiene;

biologia generale;

letteratura per l'infanzia;

storia delle istituzioni scolastiche ed educative;

psicologia applicata;

e frequentare inoltre un anno il Museo didattico e il laboratorio di psicologia».

Nella tabella n. 1, relativa ai posti di ruolo dei professori, si aggiunge:

«Facoltà di scienze politiche, economiche e commerciali ...6»

La tabella n. 4 è sostituita dalla seguente:

«Tabella n. 4 (art. 50).

TASSE E SOPRATASSE SCOLASTICHE.


Parte di provvedimento in formato grafico

SCUOLE DI PERFEZIONAMENTO.


Tassa d'iscrizione . . . . . . . L. 150».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 29 ottobre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE

Giuliano.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1932 - Anno X

Atti del Governo, registro 317, foglio 12. - Mancini.