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REGIO DECRETO 22 ottobre 1931, n. 1789

Modifiche allo statuto della Regia università di Catania. (031U1789)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/02/1932 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  21-2-1932 al: 9-2-2011
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto lo statuto della R. Università di Catania, approvato con R. decreto 14 ottobre 1926, n. 2169, e modificato con Regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2231, e 31 ottobre 1929, n. 2411;
Vedute le nuove proposte di modifiche avanzate dalle autorità accademiche della R. Università predetta;
Sentito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Lo statuto della R. Università di Catania, approvato e modificato con i Regi decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato nel modo seguente:
Sono soppressi gli articoli 24, 48, 57, 69, 70, 76, 78, 79.
In conseguenza di tali soppressioni e dell'aggiunta che sarà disposta è modificata la numerazione degli articoli successivi e dei loro riferimenti.
Art. 9. - È sostituito dal seguente:
«Gli esami di profitto, di laurea e di diploma; hanno luogo in due sessioni: la prima ha inizio subito dopo la chiusura annuale dei corsi e la seconda un mese innanzi il principio del nuovo anno accademico.

Lo

studente non può presentarsi ad uno stesso esame più di una volta per ogni sessione». Dopo l'art. 16 e aggiunto il seguente:

Art. 1

«Art. 17. - Le Facoltà o Scuole propongono i singoli piani di studio, che vengono comunicati agli studenti mediante il manifesto annuale.
Gli studenti sono liberi di variare i piani proposti purché prendano iscrizione e superino gli esami nel numero minimo di materie fissato per il conseguimento di ciascuna laurea o diploma».
Art. 26. - Il primo comma è sostituito dal seguente:
«Lo studente, che non segua il piano di studi proposto dalla Facoltà, deve, per il conseguimento della laurea in giurisprudenza, seguire i corsi e superare gli esami in almeno 19 materie scelte fra quelle elencate nell'art. 24 o anche fra quelle di altre Facoltà».
Art. 48 (già 49). - Il primo comma è sostituito dal seguente:
«Lo studente, che non segua il piano di studi proposto dalla Facoltà, deve, per il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia, seguire i corsi e superare gli esami in almeno 24 materie».
Art. 56 (già 58). - Il primo comma è sostituito dal seguente:
«Lo studente, che non segua il piano di studi proposto dalla Facoltà, deve soddisfare alle seguenti condizioni:»
Art. 67 (già 71). - È sostituito dal seguente:
«Lo studente, che non segua il piano di studi proposto dalla Scuola, deve, per conseguire il diploma in farmacia, prendere iscrizione e superare gli esami in almeno 9 materie scelte fra quelle elencate nell'art. 64. Deve inoltre provare in ogni caso di avere frequentato le esercitazioni di:
a) preparazioni ed analisi chimica;
b) chimica farmaceutica;
c) materia medica;
d) botanica, in rapporto alle piante officinali, e di avere sostenuto le relative prove pratiche».
Art. 72 (già 77). - È sostituito dal seguente:
«Lo studente, che non segua il piano di studi proposto dalla Scuola, deve, per conseguire la laurea in chimica e farmacia, prendere iscrizione e superare gli esami in almeno 14 materie scelte fra quelle elencate nell'art. 64 o anche fra quelle delle Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e di medicina e chirurgia, purché il numero di queste ultime non sia superiore a tre. Deve inoltre frequentare le seguenti esercitazioni:
per un biennio:
a) preparazioni chimiche e di tossicologia nel laboratorio di chimica farmaceutica (biennale);
b) analisi qualitativa e quantitativa nel laboratorio di chimica generale;
per un anno:
c) botanica, sulle piante medicinali;
d) fisica;
e) chimica bromatologica e zoochimica nel laboratorio di chimica farmaceutica;
f) zoologia;
g) chimica biologica;
h) igiene;
i) tecnica farmaceutica».
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addì 22 ottobre 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE


Giuliano.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro. 317, foglio 5. - Mancini.